Statuto 2009

Art.  1

Par. 1 – Lo Studio Filosofico Domenicano,d’ora in poi detto S.F.D., è un istituto dei proprietà della Provincia San Domenico in Italia,, affiliato alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Roma, abilitato al conferimento del primo grado accademico di filosofia.

Par. 2 – Compete pertanto a detta Facoltà, come diretta responsabile dell’andamento didattico – investigativo dello Studio Filosofico Domenicano, di esercitare l’immediata vigilanza e promozione del medesimo, particolarmente circa il mantenimento del livello accademico, la qualificazione dei docenti e la ratio studiorum e di conferire agli studenti il menzionato grado accademico.

Art. 2

Lo S. F. D. si propone di  promuovere la conoscenza delle discipline filosofiche e in particolare di approfondire la dottrina di San Tommaso nei suoi contenuti e nei suoi sviluppi in riferimento ai problemi del nostro tempo.

Art. 3

Il piano di studio dello S. F. D. segue le direttive programmatiche delle Ordinationes annesse alla Costituzione apostolica Sapientia Christiana, nonché le norme della ratio studiorum generalis dell’Ordine dei Frati Predicatori.

Art. 4

Nell’organizzazione degli studi e nello svolgimento del programma, lo S. F. D. si adegua agli statuti della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino e alle norme che regolano i rapporti tra un istituto affiliato e la Facoltà affiliante.

Art. 5

Lo S. F. D. ha sede presso il Convento  San Domenico, Piazza San Domenico 13, 40124 Bologna.

Art. 6

Lo S. F. D. è posto sotto la tutela di una Commissione formata dal Priore Provinciale, dal Reggente agli Studi della Provincia San Domenico in Italia e da un delegato della P.U.S.T.

La direzione e l’organizzazione dello Studio Filosofico Domenicano

Capitolo 1:  La presidenza

Art. 7

Salve le competenze della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica e sempre nell’ambito della affiliazione alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso,  il Priore Provinciale della Provincia San Domenico in Italia presiede allo S. F. D.

Art. 8

Spetta al Priore Provinciale, previo nullaosta della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica a norma della legislazione accademica della Chiesa, e col consenso della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso, secondo gli statuti di quest’ultima:

  1. nominare il Preside dello Studio Filosofico Domenicano;
  2. nominare, con relativo conferimento della missio docendi, i docenti stabili;
  3. promuovere, sospendere e dimettere i docenti.

Capitolo 2:  Il Consiglio d’Istituto

Art.  9

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che mantiene le necessarie relazioni con la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso, governa e promuove le attività dello S. F. D.

Art.  10

Par. 1 – Il Consiglio è presieduto dal Preside della S.F.D. È composto oltre che dal Preside, da cinque docenti, di cui almeno quattro stabili, dal rappresentante degli studenti ordinari e dal Reggente agli studi in carica.

Par. 2 – I membri del Consiglio vengono eletti ogni quattro anni dal corpo docente e il rappresentante degli studenti ogni anno, secondo le modalità fissate dal Regolamento interno.

Art. 11

Al Consiglio in particolare spetta:

  1. esaminare i programmi di studio; dare disposizioni per i corsi, gli esami, le esercitazioni e predisporre tutto ciò che riguarda la promozione degli studi;
  2. approvare la relazione annuale sull’andamento dello S. F. D. da presentare al Priore Provinciale;
  3. costituire eventuali commissioni per l’esame dei problemi riguardanti lo S.F.D.; tenere opportune relazioni con altre Università ecclesiastiche e civili e altri centri culturali, promuovere l’eventuale creazione di istituti culturali  da proporre alle autorità competenti;
  4. promuovere l’incremento e favorire l’utilizzazione della biblioteca;
  5. promuovere la pubblicazione di lavori scientifici di carattere filosofico;
  6. esaminare e approvare ogni anno i bilanci consuntivi e preventivi;
  7. proporre alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso le eventuali modifiche allo Statuto;
  8. elaborare un regolamento interno dello S.F.D. in conformità al presente Statuto e alle direttive della Facoltà affiliante;
  9. nominare gli incaricati dell’ufficio di segreteria e amministrazione, e i rappresentanti dello S. F. D. per il consiglio della biblioteca secondo le modalità previste dal regolamento interno;
  10. proporre al Priore Provinciale le nomine dei docenti  e gli opportuni provvedimenti disciplinari a carico degli stessi;
  11. deliberare circa i provvedimenti disciplinari, compresa l’espulsione, a carico degli studenti;
  12. deliberare circa l’ammissione o meno degli studenti se sorgessero dubbi sull’adempimento delle condizioni prescritte dal presente statuto e dal regolamento interno

Art. 12

Il Consiglio dello S.F.D. è convocato dal Preside almeno due volte l’anno. Può essere convocato inoltre quando il Preside lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno tre dei componenti. Il Priore Provinciale sia abitualmente invitato,  e può chiedere al Preside, se lo ritiene opportuno, di far convocare il consiglio stesso.

Art. 13

Il rappresentante degli studenti partecipa alle riunioni del Consiglio limitatamente al punto a) dell’Art. 11. Può però fare presente al Preside il suo parere sulle altre questioni trattate dal Consiglio.

Capitolo 3:  Il Preside

Art. 14

Il Preside dello S. F. D. è nominato dal Priore Provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dai docenti stabili e da due rappresentanti dei docenti non stabili, e dura in carica quattro anni.

Art. 15

Al Preside in particolare spetta:

  1. rappresentare lo S.F.D. presso la Facoltà affiliante;
  2. dirigere, promuovere e coordinare l’attività della comunità accademica;
  3. nominare i docenti non stabili, ascoltato il parere del consiglio dello S.F.D.;
  4.  convocare  il corpo insegnante per informarlo sull’andamento degli studi e discutere eventuali

proposte da sottoporre al Consiglio dello S.F.D.;

  1. presentare per l’approvazione, al Consiglio dello S.F.D. le relazioni e i bilanci consuntivi e preventivi;
  2. firmare i documenti ufficiali;
  3. Curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio dello S.F.D.

Capitolo 4:  Il Segretario

Art. 16

Il Segretario è nominato dal Priore Provinciale, sentito il parere del Consiglio dello S.F.D., e dura in carica tre anni.

Art. 17

Al Segretario in particolare compete:

  1. tenere i rapporti con la segreteria della Facoltà affiliante;
  2. redigere i documenti dello S. F. D. e consegnarli agli interessati;
  3. curare l’archivio dello S.F.D.;
  4. preparare i diplomi da presentare alla Facoltà affiliante per l’approvazione e la firma;
  5. redigere i documenti autentici degli studi svolti e degli esami superati dagli studenti,
  6. redigere il calendario e l’annuario
  7. comunicare al Preside i bilanci consuntivi e preventivi della Segreteria,
  8. curare l’esecuzione del materiale pubblicitario e degli stampati decisi dal Consiglio d’Istituto.

Capitolo 5: La Biblioteca

Art. 18

Lo Studio Filosofico Domenicano dispone di una Biblioteca cui è preposto un bibliotecario coadiuvato da un consiglio. I suoi compiti e la sua nomina sono determinati dal regolamento interno. Potrà essere presente ai consigli d’Istituto quando si tratti di argomenti inerenti alla biblioteca.

I docenti dello Studio Filosofico Domenicano

Art. 19

Il corpo docente dello Studio è composto di docenti stabili e non stabili. La loro nomina è regolata dall’Art.9 e dall’Art. 15 c).

Art. 20

Par. 1– Sono docenti stabili coloro che sono assunti a pieno titolo per l’insegnamento.

Par. 2 -  I docenti stabili si distinguono in ordinari e straordinari.

Art. 21

Sono docenti ordinari coloro che hanno lodevolmente insegnato almeno per tre anni come docenti straordinari e hanno pubblicato lavori scientifici.

Art. 22

Par. 1 -  Sono docenti straordinari coloro che sono assunti in maniera continuativa.

Par. 2 - I docenti straordinari dovranno aver conseguito il Dottorato nelle discipline che sono chiamati a insegnare e aver pubblicato lavori scientifici.

Art. 23

Sono docenti non-stabili coloro che sono stati assunti per un determinato periodo, in relazione a una determinata disciplina e hanno un titolo idoneo all’insegnamento.

Art. 24

Tutto l’insegnamento dovrà essere improntato al culto sincero e fattivo della verità scientifica.

Art. 25

Il trattamento economico e i limiti di età dei docenti sono determinati dal Regolamento interno in armonia con la legislazione accademica della Chiesa e gli statuti della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino.

Gli studenti dello Studio Filosofico Domenicano

Art. 26

Gli studenti si dividono in ordinari e straordinari. Sono ordinari gli studenti regolarmente iscritti che tendono al conseguimento del grado di Baccellierato. Straordinari sono coloro che frequentano solo alcune discipline potendo sostenere il relativo esame o non hanno i requisiti per essere ordinari.

Art. 27 

Par.1 - Per l’iscrizione gli studenti debbono presentare domanda scritta al Preside dello studio Filosofico Domenicano.

Par. 2 -  Per essere iscritti come ordinari gli studenti devono aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università civile.

Par. 3 -  Per essere iscritti come straordinari è necessario che gli alunni dimostrino di aver idoneità per quei corsi che intendono seguire.

Par. 4 -  Per l’iscrizione è necessario un attestato di buona condotta rilasciato dall’Ordinario o dal suo delegato per gli ecclesiastici e i seminaristi, o da altra persona ecclesiastica per gli altri studenti.

Art. 28

Par.1 -  Gli studenti partecipano alla vita e al governo dello Studio- nei modi determinati dal presente statuto e dal Regolamento interno.

Par. 2 -  Gli studenti possono essere convocati in assemblea dal Preside per esaminare problemi relativi alla vita della scuola e al rapporto con i docenti.

Art. 29

Gli studenti possono essere sospesi o espulsi per gravi motivi inerenti la disciplina e la morale, salvo il diritto dello studente di essere ascoltato dal Consiglio d’Istituto.

Ordinamento degli studi

Art. 30

Par. 1 -  La programmazione e l’organizzazione degli studi saranno attuate in conformità delle disposizioni della legislazione accademica della Chiesa e alle direttive emanate dalla Sacra Congregazione per l’educazione cattolica, d’intesa con la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università San Tommaso.

Par. 2 -  L’ordinamento degli studi comprende il primo ciclo accademico della durata di tre anni.

Art. 31

Par. 1 – I programmi relativi al conseguimento del grado accademico di Baccellierato in filosofia hanno un carattere prevalentemente istituzionale e si propongono di esaminare in modo organico e sistematico i temi fondamentali della filosofia perenne, di approfondire la dottrina filosofica di San Tommaso, e di studiare la storia della filosofia dai primi filosofi greci ai più noti pensatori e sistemi contemporanei e di presentare alcune discipline ausiliare di carattere antropologico e naturale.

Par. 2 – In particolare le principali discipline proposte sono: Logica, Antropologia filosofica, Filosofia della natura, Critica della conoscenza, Metafisica, Teologia razionale, Etica generale, Etica sociale, Storia della filosofia.

Art. 32

La valutazione dei progressi conseguiti negli studi da parte degli studenti verrà effettuata attraverso la partecipazione attiva a lezioni e seminari, gli esami scritti e orali e le esercitazioni scritte. Il giudizio sarà espresso da un voto.

Art. 33

Par. 1 – Sono ammessi a sostenere gli esami di una disciplina gli studenti che vi risultino regolarmente iscritti, siano in regola col pagamento delle tasse e abbiano un attestato di regolare frequenza secondo le norme canoniche previste.

Par. 2 – Gli studenti non possono conseguire il grado accademico senza avere superato tutti gli esami e le altre prove eventualmente richieste dal Regolamento interno.

Par. 3 – Per conseguire il Baccellierato gli studenti dovranno presentare un piccolo lavoro scritto di almeno 30 pagine e superare un esame orale su un tesario preparato  dal Consiglio dello S.F.D.

Amministrazione economica

Art. 34

Par. 1 – Il Preside è responsabile dell’amministrazione economica dinanzi al Consiglio dello S.F.D.

Par. 2 – Il preside può delegare determinate funzioni amministrative al Segretario e ad un altro addetto di segreteria.

 Art. 35

Gli studenti partecipano alle spese dello S.F.D. attraverso il pagamento di tasse per l’ammissione, l’iscrizione annuale, gli esami e i diplomi secondo le modalità determinate dal Regolamento interno.

 

Studio Filosofico Domenicano
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